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Ordinanza — n. 29052/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto soltanto con riferimento alla pena della multa l'istanza di Dashi Foti, diretta all'estinzione della pena riferita ai reati satellite di cui alla sentenza di detta Corte del 15/7/1997, definitiva il 12/1/1998.

Regesto Legislator

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art. 172 cod. pen; Ordinanza — n. 29052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto soltanto con riferimento alla pena della multa l'istanza di Dashi Foti, diretta all'estinzione della pena riferita ai reati satellite di cui alla sentenza di detta Corte del 15/7/1997, definitiva il 12/1/1998.

Parole chiave

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riduzione della pena sospensione di pena remissione della pena restituzione del termine scaduto adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 172 cod. pen
Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 172 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASHI FOTI (CUI 01BAR4U) nato il 15/04/1965 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 della CORTE ASSISE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto soltanto con riferimento alla pena della multa l'istanza di Dashi Foti, diretta all'estinzione della pena riferita ai reati satellite di cui alla sentenza di detta Corte del 15/7/1997, definitiva il 12/1/1998.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 172 cod. pen. Rilevando che la prescrizione della pena per tutti i reati satellite era maturata sin dal 12/1/2008, come aveva correttamente osservato il giudice dell'esecuzione, il ricorrente si duole che però sia stata ritenuta esclusa dall'efficacia della prescrizione la parte di pena che era stata precedentemente dichiarata indultata con le ordinanze in data 11/6/2015 e 4/7/2018. Al riguardo si invoca la 'disposizione dell'art. 183, comma 2, cod. pen. che statuisce che nel caso di concorso di cause estintive della pena intervenute in tempi diversi, la causa antecedente estingue la pena e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Il terzo comma, poi, prevede che nell'ipotesi di più cause contestuali, quella più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena e le altre cause estinguono gli effetti residui. Dovendosi intendere come causa più favorevole la prescrizione della pena rispetto all'indulto, per la definitività degli effetti, essa deve applicarsi al caso in esame, anche per essersi verificata il 12 gennaio 2008, quando ancora il termine quinquennale dell'indulto non era decorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - come ha affermato questa Corte (Sez. 1, n. 10412 del 16/02/2010, Infantino, Rv. 246508) - nel concorso di diverse cause estintive della pena, opera quella che sia sorta per prima, sicché se la legge concessiva dell'indulto è intervenuta prima della maturazione dei termini per la prescrizione della pena, come nel caso di specie, legittimamente è stata data precedenza ed assorbenza a tale causa estintiva.

4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Dashi Foti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 aprile 2021 Il Consig sore Il Presidente Te Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ?DEPOSITATA IN CA.NCELLER