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Ordinanza — n. 29051/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they rely on factual disputes rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Calabretto and Genzano inadmissible, ordering them to pay court costs. Both defendants argued that the lower court's conviction for arson and attempted theft violated legal standards or lacked sufficient evidence, but the court found their arguments to be mere factual disputes. The court ruled that such appeals must address specific legal errors rather than re-litigating facts already decided in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or reiteration of rejected arguments are inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual dispute reiteration of arguments lack of legal error court costs incendio colposo reato flagrante prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
Ciò determina il vizio di aspecificità e di apparenza dell'impugnazione, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRETTO DOMENICO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/02/1973 GENZANO SALVATORE nato a COSENZA il 16/09/1961 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Brindisi del 4/7/2014, che aveva condannato Domenico Calabretto e Salvatore Genzano - per i reati di incendio e di tentato furto aggravato - alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestata a ciascun imputato.

2. Avverso tale sentenza i due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo profili di violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il ricorso del Calabretto ripercorre gli aspetti salienti della vicenda, proponendo una interpretazione lecita dell'operato dei due imputati, nonché evidenziando ritenute contraddizioni della motivazione della sentenza; infine si censura sotto forma di vizio argomentativo - nelle tre declinazioni codificate - quanto alla mancata esclusione della recidiva. 2.2. Il ricorso del Genzano (peraltro apparentemente tardivo, essendo stato depositato il 14/10/2020) lamenta che la condanna non sia sostenuta da alcun elemento certo che dimostri il concorso nei reati da parte dell'imputato, secondo il criterio di responsabilità "al di là del ragionevole dubbio".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto risultano basati su motivi di stampo prettamente fattuale, intesi - in particolare quello del Calabretto - a porre in discussione ogni acquisizione probatoria ed ogni argomentazione logica esposta nell'impugnata sentenza. Pertanto, si palesano meramente confutativi e in ultima analisi costituiscono riproposizione di quelli già avanzati con il gravame ed adeguatamente disattesi nel giudizio di appello (ivi compresa la motivata valorizzazione della recidiva contestata a detto ricorrente), senza alcuna consi- derazione delle argomentazioni espresse nell'impugnata sentenza.

Quanto al ricorso del Genzano, se ne rimarca l'estrema generìcìtà, avanzando rilievi astratti da ogni richiamo a specifici punti della sentenza ritenuti sede di criticità, nonché limitandosi ad affermare apoditticamente che la condanna si basa su un ragionamento meramente probabilistico. Ciò determina il vizio di aspecificità e di apparenza dell'impugnazione, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Pertanto, i ricorsi proposti 'dagli imputati Calabretto e Genzano devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Cons ensore Il Presidente T Luigi Fabrizio Augusto Mancuso fDEPOSITATA IN C