Ordinanza — n. 29050/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Rimini ha condannato Jihad Khalifa alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs n. 286 del 1998. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 178, lett.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 29050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10 bis D. Lgs n. 286 del 1998. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 178, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA JIHAD (CUI 049T819) nato il 15/07/1986 avverso la sentenza del 15/09/2020 del GIUDICE DI PACE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Rimini ha condannato Jihad Khalifa alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs n. 286 del 1998.
2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 178, lett.
c) e 179 cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice di pace non si avvedeva della nomina del nuovo difensore di fiducia e celebrava il processo nominando un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. A seguito della sostituzione del difensore di fiducia nel corso del processo, al nuovo difensore non spetta alcun avviso, dovendo la parte che ha nominato un nuovo difensore informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, e non produce alcuna nullità degli atti processuali, se determinata da negligenza del nominante, l'eventuale mancato intervento del nuovo difensore (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Pupino, Rv. 280340). Corrispondentemente, al giudice non incombe un onere di continua verifica della persistenza della nomina fiduciaria, sicché - in mancanza del difensore di fiducia o d'ufficio - legittimamente si procede con l'assistenza di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Jihad Khalifa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Cons l stensore Il Presidente T Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEP IN OSIT,ATA CANCE