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Ordinanza — n. 29049/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 18/6/2018 nei confronti di Vito Foderà, condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione - con ricono- scimento della recidiva specifica - per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Trapani nella notte tra il 24 e il 25/9/2017.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Trapani nella notte tra il 24 e il 25/9/2017.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Conseguentemente la pena inflitta si rivela eccessiva se parametrata ai criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODERA' VITO nato a PALERMO il 01/05/1978 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 18/6/2018 nei confronti di Vito Foderà, condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione - con ricono- scimento della recidiva specifica - per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Trapani nella notte tra il 24 e il 25/9/2017.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento al dato, trascurato dai giudici di merito, che il Foderà versava in stato di ebbrezza alcolica, il che avrebbe dovuto indurli ad escludere che egli avesse agito con dolo. Conseguentemente la pena inflitta si rivela eccessiva se parametrata ai criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su motivi manifestamente infondati in ordine al postulato rapporto tra il dolo del delitto e la condizione di ubriachezza dell'imputato, oltre a risultare una pedissequa riproposizione dell'atto di appello, senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, che hanno diffusamente e correttamente illustrato i rapporti tra ubriachezza e colpevolezza, anche alla luce dell'esegesi di legittimità e di quella costituzionale, escludendo nella specie che l'alterata condizione del Foderà per volontario abuso di sostanze alcoliche potesse incidere negativamente sulla sussi- stenza del dolo diretto del contestato reato.

Peraltro, il ricorrente - pur postulando un'integrale carenza del dolo - ne fa derivare soltanto una richiesta di attenuazione della pena, così smentendo la stessa premessa del ragionamento giuridico. Va in ogni caso rilevato che la pena è stata fissata in quantità prossima al minimo edittale, da cui si discosta per l'applicazione dell'aumento conseguente alla riconosciuta recidiva qualificata, sicché anche per tale profilo la doglianza risulta manifestamente infondata.

4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Vito Foderà deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consir-e-tre sore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CANCELLER