Ordinanza — n. 29048/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 17/9/2019 nei confronti di Fabio La Susa, condannato alla pena di due anni ed un mese di reclusione - con ricono- scimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - per violazioni della misura di prevenzione, commesse in Bisacquino il 23/6/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29048/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, censurando che la pena non sia stata fissata nel minimo edittale e che non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed altresì deplorando il riconoscimento della contestata recidiva.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SUSA FABIO nato a CORLEONE il 01/08/1975 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 17/9/2019 nei confronti di Fabio La Susa, condannato alla pena di due anni ed un mese di reclusione - con ricono- scimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - per violazioni della misura di prevenzione, commesse in Bisacquino il 23/6/2018.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, censurando che la pena non sia stata fissata nel minimo edittale e che non siano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed altresì deplorando il riconoscimento della contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta essere una pedissequa e testuale riproposizione dell'atto di appello, senza alcun confronto con le argomen- tazioni della sentenza di secondo grado, ed addirittura mantenendo nel testo il richiamo alle dedotte criticità della pronuncia del "Giudice di Prime Cure", così evidenziando la mera reiterazione dell'impugnazione. invero inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indetermi- natezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente all'inammissibilità dell'impugnazione, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, dep. 2003, Notaristefano, Rv. 223217;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Va dunque ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Fabio La Susa deve essere dichiarato inammissibile, con là conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso tAtrAA-"-f DEP