Ordinanza — n. 29045/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a Ervin Lika con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/4/2009, irrevocabile 13/11/2009, per avere egli riportato un'altra condanna per un reato commesso il 7/8/2014, in applicazione dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIKA ERVIN nato il 06/02/1983 avverso l'ordinanza del 12/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta della Procura della Repubblica in sede - la sospensione condizionale della pena concessa a Ervin Lika con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/4/2009, irrevocabile 13/11/2009, per avere egli riportato un'altra condanna per un reato commesso il 7/8/2014, in applicazione dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 167 e 168, comma 1 n. 1, cod. pen., in quanto il primo reato deve ritenersi ormai estinto, dovendosi avere riguardo alla data della raggiunta irrevocabilità di entrambe le sentenze - sia quella che ha concesso il beneficio, che quella che ha accertato il reato costituente causa di revoca del beneficio - per definire il termine del quinquennio sensibile ai fini della revoca (nel caso di specie la seconda condanna risulta essere passata in giudicato in data 18/1/2017). Tali argomentazioni sono state sviluppate in una memoria difensiva priva di data, inviata digitalmente il giorno 9/4/2021 (quindi tardiva, ai sensi dell'art. 611, ultimo periodo, cod. proc. pen., non trattandosi di memoria di replica), nella quale si caldeggia la proposta soluzione, ritenuta espressiva di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina codicistica.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrario alle indicate norme di legge ed alla consolidata esegesi di legittimità. Si deve qui ribadire che in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma 1, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma 1 n. 1, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005, Rv. 230542; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095), e prevede che entro detto termine avvenga la commissione del nuovo reato costituente causa di revoca, come da testuale indicazione normativa.
L'invocazione della definitività della sentenza che accerta tale nuovo reato è funzionale soltanto a segnare la decorrenza degli effetti della causa di revoca, ma non rileva ai fini dell'integrazione della causa di revoca, come aveva perfettamente illustrato l'impugnata ordinanza. a 4. Pertanto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga-mento delle spese processuali e del[a somma. di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 aprile 2021 Il Consig ore Il Presidente Ter Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CAN