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Ordinanza — n. 29043/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29043/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29043/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Mario Pace ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità delle violazioni e la vicinanza temporale tra i reati, nonché il riconoscimento della continuazione interna.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità delle violazioni e la vicinanza temporale tra i reati, nonché il riconoscimento della continuazione interna.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale infrazioni uniche e continuate carcerazione preventiva eccessiva traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Mario Pace ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE MARIO nato a BISACQUINO il 28/09/1962 avverso l'ordinanza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Mario Pace ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità delle violazioni e la vicinanza temporale tra i reati, nonché il riconoscimento della continuazione interna.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con specifico e puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ai quali si è data congrua interpretazione, ritenendoli ostativi - per il notevole distacco dei tempi di esecuzione quanto alle violazioni del DPR n. 309 del 1990; e per l'estemporaneità delle condotte di evasione - al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Pace deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 I Consigliere esensore Il Presidente eresa Liu i Luigi Fabrizio Augusto Mancu