Ordinanza — n. 29042/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Sabatino Cerullo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 5/6/2019, con il quale si disponeva la proroga dell'applica- zione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante. Rilevava il Tribunale che il detenuto era segnalato come esponente di vertice del clan Polverino (nato da una costola del clan Nuvoletta), del quale era stato addirittura il reggente durante la latitanza del capo-clan, anche se in seguito era stato destituito da Salvatore Cammarota.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO SABATINO nato a MARANO DI NAPOLI il 31/10/1967 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Sabatino Cerullo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 5/6/2019, con il quale si disponeva la proroga dell'applica- zione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante. Rilevava il Tribunale che il detenuto era segnalato come esponente di vertice del clan Polverino (nato da una costola del clan Nuvoletta), del quale era stato addirittura il reggente durante la latitanza del capo-clan, anche se in seguito era stato destituito da Salvatore Cammarota.
Aveva però proseguito le attività criminali, organizzando un gruppo a gestione familiare denominato "paranza" dedito all'importazione di hashish dalla Spagna, alle dipendenze del clan di appartenenza. L'attuale operatività della consorteria criminale emerge dalla perdurante gestione del traffico degli stupefacenti non soltanto in Italia (con rapporti commerciali con "cosa nostra" e consorterie criminali calabresi), ma anche in Spagna dove il capo-clan Giuseppe Polverino, ivi latitante, aveva creato una presenza ben strutturata. Da ultimo, sono stati menzionati provvedimenti applicativi di misure cautelari che hanno interessato esponenti del clan Nuvoletta - Polverino.
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge, con riferimento alla mancanza di giustifica- zione del ritenuto attuale pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, sia pure in termini potenziali, lamentando che il Tribunale di sorveglianza abbia ciò affermato in base a dati generici ed inconclu- denti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento; infine lamenta criticità desunte da rilievi fattuali che postulano una ricostruzione della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. 1.1.
L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.
Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da -sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazióni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi debitamente compulsati, sulla segnalazione del ruolo assunto dal detenuto nella consorteria di appartenenza e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emergeva la capacità del reclamante di mantenere inalterati i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sabatino Cerullo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.h
P.Q.M.
Dichiara. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Con iglier e-nsore Il Presidente Te s L 00 Luigi Fab