Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked special qualification to appear before the court at the time of filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer presenting it was not yet qualified to practice before the Court of Cassation at the time of filing. Although the defense argued for a review of the criminal liability and sentencing, the procedural defect of the lawyer's lack of special authorization rendered the act void ab initio. Consequently, the appeal was rejected as a vizio originario, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed by a lawyer lacking special qualification to practice before the Court of Cassation at the time of filing, as this defect constitutes a vizio originario that cannot be cured by subsequent acquisition of the qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLAUDIO GIUSEPPE ERIK nato a RIMINI il 10/12/1998 avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico di Nocera Inferiore condannava Claudio Giuseppe Erik alla pena di Euro 1.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Martina Montanari, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'Erik, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio irrogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore del condannato quale appello, è stata proposta da un avvocato che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era ancora abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287;
Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Ne discende che il ricorso dell'avv. Martina Montanari, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impu- gnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Giuseppe Erik deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del • ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Coni ensore Il Presidente T Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CANCELLE