Ordinanza — n. 29038/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAécte-eredfse-aii-e-pa" udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'istanza di Giuseppe Guzzardi diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'istanza di Giuseppe Guzzardi diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAécte-eredfse-aii-e-pa" udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile l'istanza di Giuseppe Guzzardi diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi nsore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso .DEPOSITAT