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Ordinanza — n. 29037/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29037/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MASSIMO nato a ROMA il 18/06/1967 avverso l'ordinanza del 26/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di L'AQUILA, con ordinanza in data 26/11/2019, rigettava l'istanza di differimento ex art. 147 cod. pen. proposta da DI PALMA MASSIMO. Ricorre DI PALMA MASSIMO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29037/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di L'AQUILA, con ordinanza in data 26/11/2019, rigettava l'istanza di differimento ex art. 147 cod. pen. proposta da DI PALMA MASSIMO. Ricorre DI PALMA MASSIMO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico inesigibile malgrado lesioni salute legittimazione a ricorrere censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di L'AQUILA, con ordinanza in data 26/11/2019, rigettava l'istanza di differimento ex art. 147 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MASSIMO nato a ROMA il 18/06/1967 avverso l'ordinanza del 26/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di L'AQUILA, con ordinanza in data 26/11/2019, rigettava l'istanza di differimento ex art. 147 cod. pen. proposta da DI PALMA MASSIMO. Ricorre DI PALMA MASSIMO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO DEPOSITATA IN r/trt.t, CANCELLERJA i 2 6 2021