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Ordinanza — n. 29036/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29036/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni Sglavo di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta dal medesimo ex art. 47 ter, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 147 cod. pen., ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta dal medesimo ex art. 47 ter, comma 1 lett.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute schiavitù domanda d'asilo di rom inesigibile malgrado lesioni salute trattamento residenziale delle dipendenze diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni Sglavo di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta dal medesimo ex art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGLAVO GIOVANNI nato a CARINARO il 18/06/1954 avverso l'ordinanza del 05/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAel-ato-a3.A4sta-a4-1-e-pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni Sglavo di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta dal medesimo ex art. 47 ter, comma 1 lett.

c) O.P.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi ensore Il Presidente T Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ,D IN EPOS1TATA CANCELLE