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Ordinanza — n. 29035/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Nicola Cortese avverso il diniego di un permesso premio ex art. 30 bis O.P. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 30 bis O.P. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

Parole chiave

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ricorso per cassazione motivi di cassazione legittimazione a contestare licenza allegazioni insufficientemente motivate diritto di ottenere una decisione autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come .determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE NICOLA nato a FRATTAMAGGIORE il 08/02/1969 avverso l'ordinanza del 17/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Nicola Cortese avverso il diniego di un permesso premio ex art. 30 bis O.P.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come .determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 lut,u4.