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Ordinanza — n. 29033/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29033/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29033/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLOCCO UMBERTO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 21/03/1953 avverso l'ordinanza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di MACERATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di MACERATA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 05/10/2020, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da ZALLOCCO UMBERTO volto all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P.P. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 78 C.P, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione deve considerarsi sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista; ciò determina l'inammissibilità per le dette ragioni (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccesso di legittima difesa difesa obbligatoria diritto a un difensore violazione di norme di protezione assicurazione casco obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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art. 78 C.P
E IN DIRITTO Il Tribunale di MACERATA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 05/10/2020, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da ZALLOCCO UMBERTO volto all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P.P.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLOCCO UMBERTO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 21/03/1953 avverso l'ordinanza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di MACERATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di MACERATA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 05/10/2020, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da ZALLOCCO UMBERTO volto all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 C.P.P. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione deve considerarsi sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista; ciò determina l'inammissibilità per le dette ragioni (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 nsigl re Esten re ST O Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO rb E IN J CA