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Ordinanza — n. 29032/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29032/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29032/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITI LUCA nato a COPERTINO il 12/10/1987 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 10/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis C.P.P. la sentenza pronunciata dal GIP DEL TRIBUNALE di LECCE, in data 17/07/2019, nei confronti di POLITI LUCA confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 CP e riduceva la pena. Ricorre POLITI LUCA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia validamente espressa in data 13/4/2021 con atto sottoscritto dal difensore e dall'imputato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis C.P, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29032/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato omicidio omicidio su richiesta della vittima revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale reato mancato azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis C.P
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 10/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis C.P.P.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITI LUCA nato a COPERTINO il 12/10/1987 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 10/06/2020, parzialmente riformando ex art. 599-bis C.P.P. la sentenza pronunciata dal GIP DEL TRIBUNALE di LECCE, in data 17/07/2019, nei confronti di POLITI LUCA confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 CP e riduceva la pena. Ricorre POLITI LUCA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia validamente espressa in data 13/4/2021 con atto sottoscritto dal difensore e dall'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO .D IN EPOSITATA CAN ELLERIA i