Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29030/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29030/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29030/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 concesso al condannato Christian El Agrebi, con decorrenza dal 18/8/2020. Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo dell'avv. Giovanni Silvano, ha proposto impugnazione - riqualificata come ricorso per cassazione - dinanzi al medesimo Tribunale di sorveglianza, avanzando censure di nullità del prov- vedimento e, in subordine, chiedendo misure meno afflittive della custodia in carcere.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 151 cod. proc. pen, art. 64 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 94 DPR n. 309 del 1990 concesso al condannato Christian El Agrebi, con decorrenza dal 18/8/2020. Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo dell'avv. Giovanni Silvano, ha proposto impugnazione - riqualificata come ricorso per cassazione - dinanzi al medesimo Tribunale di sorveglianza, avanzando censure di nullità del prov- vedimento e, in subordine, chiedendo misure meno afflittive della custodia in carcere.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della querela penale trasmissione di un atto processuale censure procedurali scambio di atti giuridici per via elettronica restituzione in pristino istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 151 cod. proc. pen
221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen.
art. 64 disp. att. cod. proc. pen
E' stato infatti chiarito che la previsione dell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AGREBI CHRISTIAN nato a SIRACUSA il 31/07/1992 avverso l'ordinanza del 11/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA.4s1,34o-a~ise-eri+e~; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 concesso al condannato Christian El Agrebi, con decorrenza dal 18/8/2020.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo dell'avv. Giovanni Silvano, ha proposto impugnazione - riqualificata come ricorso per cassazione - dinanzi al medesimo Tribunale di sorveglianza, avanzando censure di nullità del prov- vedimento e, in subordine, chiedendo misure meno afflittive della custodia in carcere.

3. Il ricorso in esame è stato inviato a mezzo PEC in data 2/10/2020. 3.1. Deve rilevarsi che tale modalità di deposito del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83, comma 11, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede tale possibilità solo per i ricorsi civili. 3.2. Invero, è stato affermato da questa Corte che nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20296 del 25/06/2020, Puglisi, n.m.;

Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644; Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741; Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, Di Nolfo, Rv. 277369). E' stato infatti chiarito che la previsione dell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l'impugnazione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Christian El Agrebi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Consi Fi.Aensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CANCELLERIA