Ordinanza — n. 29029/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI MOHAMAD (CUI 04X9P16) nato il 27/11/1987 avverso l'ordinanza del 08/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA«E1late-aWi-5-8-a-14e-phafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; e CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Mohamad Lamani.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI MOHAMAD (CUI 04X9P16) nato il 27/11/1987 avverso l'ordinanza del 08/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA«E1late-aWi-5-8-a-14e-phafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Mohamad Lamani.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, .ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso alkAA.,w )DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 26