Ordinanza — n. 29028/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha riformato le condanne riportate da Hader Cancilla con tre sentenze, assolvendo il medesimo dal reato accertato con la sentenza del Tribunale in sede del 28/2/2019, e riformando le sentenze del Tribunale di Termini Imerese del 5/3/2019 e del 26/3/2019 per varie violazioni della misura di prevenzione, dichiarando prescritta quella commessa il 7/5/2015, ed unificando i residui reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., indicando come reato più grave quello commesso il 27/9/2015 (già unificato a quello del 26/9/2015), con rideternninazione della pena in mesi otto di arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29028/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, il ricorrente non ha vagliato con attenzione il passaggio incriminato, in cui - al di là delle cifre riportate - si legge che il ritardo è durato "per circa due ore", così manifestando che i giudici avevano ben presente l'effettiva consistenza della trasgressione (infatti, due ore circa di ritardo conducono esattamente all'orario delle 21.55). 1.2. Non raggiunge miglior sorte la doglianza in tema di art. 131 bis cod. pen., estesa a tutti gli episodi in esame e focalizzata sulla dichiarata continua- zione delle violazioni, laddove si censura che i giudici di appello ne abbiano escluso l'applicazione in base all'affermazione che tutti i reati unificati debbano considerarsi di particolare tenuità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLA HADER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; • v
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha riformato le condanne riportate da Hader Cancilla con tre sentenze, assolvendo il medesimo dal reato accertato con la sentenza del Tribunale in sede del 28/2/2019, e riformando le sentenze del Tribunale di Termini Imerese del 5/3/2019 e del 26/3/2019 per varie violazioni della misura di prevenzione, dichiarando prescritta quella commessa il 7/5/2015, ed unificando i residui reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., indicando come reato più grave quello commesso il 27/9/2015 (già unificato a quello del 26/9/2015), con rideternninazione della pena in mesi otto di arresto.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per l'erronea esclusione della causa ex art. 131 bis cod. pen., anche con riferimento all'art. 81 cod. pen., nonché per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi per un verso fattuali e confutativi, dall'altro generici per non essersi confrontati con le puntuali e corrette argomentazioni espresse dalla Corte territoriale. 1.1. Le censure rivolte alla negazione della causa di non punibilità dell'art.131 bis cod. pen. con riferimento all'episodio del 23/1/2016 sono manifestamente infondate, non potendo contrastare utilmente la diffusa e logica motivazione dei giudici di appello, tanto meno sulla base della rilevata inesattezza del ritardo con cui il Cancilla rientrava nell'abitazione - indicato in sentenza nelle ore 22.55 e rettificato dal ricorrente nelle ore 21.55 - a fronte di una prescrizione di rientro alle ore 20.00, che rende ininfluente il dedotto rilievo e conserva tutta la validità del ragionamento motivazionale censurato.
Peraltro, il ricorrente non ha vagliato con attenzione il passaggio incriminato, in cui - al di là delle cifre riportate - si legge che il ritardo è durato "per circa due ore", così manifestando che i giudici avevano ben presente l'effettiva consistenza della trasgressione (infatti, due ore circa di ritardo conducono esattamente all'orario delle 21.55). 1.2. Non raggiunge miglior sorte la doglianza in tema di art. 131 bis cod. pen., estesa a tutti gli episodi in esame e focalizzata sulla dichiarata continua- zione delle violazioni, laddove si censura che i giudici di appello ne abbiano escluso l'applicazione in base all'affermazione che tutti i reati unificati debbano considerarsi di particolare tenuità.
Tale affermazione della Corte territoriale non ha significato di generale principio di diritto, ma è stata una deduzione tratta dallo specifico caso in esame, laddove - escluso che le tre violazioni, singolarmente considerate, potessero qualificarsi di particolare tenuità - si è inteso dire che nemmeno se riunite in continuazione potrebbero assurgere a tale connotazione, il che risulta un'affer- mazione corretta oltre che autoevidente. Pertanto, inammissibile è la conse- guente pretesa che questa Corte, rivalutata in senso opposto a quello divisato dai giudici di merito la meditata affermazione del carattere di offensività delle ripetute violazioni, applichi direttamente l'invocata causa di esclusione della punibilità. 1.3.
Quanto infine alla censura relativa alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, essa è parimenti destituita di fondamento, avendo l'impugnata sentenza reso adeguata motivazione sul punto, con il richiamo alla reiterazione delle violazioni in un arco di tempo apprezzabile ed alla negativa personalità dell'imputato, anche in considerazione dei plurimi precedenti penali per delitti in materia di sostanze stupefacenti e per resistenza. Si deve qui aggiungere che non risulta allegato alcuno specifico elemento di meritevolezza del ricorrente, valorizzabile in senso a lui favorevole.
Invero, in termini generali, l'esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460;
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).
2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Hader Cancilla deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2021 Il Co sii- e estensore Il Presidente L