Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after new procedural law entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant filed it personally after the new procedural law took effect. The lower court had previously rejected the appeal for lack of standing, and the appellant argued for annulment without addressing the procedural defect. The court ruled that personal filing violates the new requirement for legal representation, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the appellant after the entry into force of the novella is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASMI EDUART nato in ALBANIA il 27/12/1973 avverso l'ordinanza del 07/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA, con ordinanza in data 07/05/2020, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da KASMI EDUART avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Modena in tema di espulsione ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Ricorre KASMI EDUART, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2021 Il Co-n— l'ere Estensore Il Presidente LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO DEPOSITATA I N CANCLLLEPJA I 26 L 202