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Ordinanza — n. 28905/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the sixty-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28905/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the sixty-day deadline required by Article 544 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Carlo Rizzi, challenged a second-instance conviction for simple bankruptcy, but the appeal was submitted on April 6, 2021, well past the March 29, 2021, deadline. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period prescribed by law, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Statutory Time Limit Inadmissible Appeal Late Filing Procedural Costs Bankruptcy Conviction Cassation Jurisdiction istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che la sentenza impugnata risulta emessa in data 14/12/2020 e depositata in data 12/02/2021, nei termini di giorni sessanta di cui alla riserva ex art. 544, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI CARLO nato a GIOIA DEL COLLE il 14/04/1939 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANO Edato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 14/12/2020 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Carlo Rizzi era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta semplice. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che la sentenza impugnata risulta emessa in data 14/12/2020 e depositata in data 12/02/2021, nei termini di giorni sessanta di cui alla riserva ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorso, quindi, avrebbe dovuto essere depositato in data 29 marzo 2021, ossia entro giorni quarantacinque, mentre risulta inviato, a mezzo pec, in data 06/04/2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Presiden