Ordinanza — n. 28904/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DITTO GENNARO nato a PAOLA il 21/09/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lato avviso alle partij - udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/20» la Prima Sezione della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Ditto avverso ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Catanzaro. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato rispetto dei principi del giusto processo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Catanzaro. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato rispetto dei principi del giusto processo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DITTO GENNARO nato a PAOLA il 21/09/1976 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lato avviso alle partij - udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 19/11/20» la Prima Sezione della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Ditto avverso ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Catanzaro. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato rispetto dei principi del giusto processo.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto - ancor prima di individuare la qualificazione giuridica del ricorso - sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Presid