Ordinanza — n. 28903/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FLEUR SONNY nato a SPOLETO il 04/11/1995 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAr ato avviso alle iZrii") - udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/11/2020 la Corte di Appello di Perugia, ai sensi degli artt.599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Sonny La Fleur in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Sonny La Fleur in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FLEUR SONNY nato a SPOLETO il 04/11/1995 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAr ato avviso alle iZrii") - udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 03/11/2020 la Corte di Appello di Perugia, ai sensi degli artt.599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Sonny La Fleur in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.
Nel caso di specie va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Per quanto attiene, in particolare, alla sussistenza della circostanza aggravante, va ricordato che "A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze agra vanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia."(Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha ed altro, Rv. 273755).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il