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Ordinanza — n. 28901/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello dì Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del 23 luglio 2020, ha rideterminato la pena - per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - inflitta a Garcia Genesis De Jesu9in relazione a cinque fatti di furto aggravato in concorso, della cui commissione questi era stato riconosciuto responsabile.

Regesto Legislator

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art. 635 cod.pen; Ordinanza — n. 28901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse del Garcia è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova del fatto di cui al capo c) - furto di una somma di denaro e di tre bottiglie di vino -, in quanto poggiante sulle sole dichiarazioni della titolare dell'esercizio commerciale depredato, le quali avrebbero meritato di essere valutate in maniera più approfondita. Con lo stesso motivo si insiste per la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod.pen..

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa contraffazione di merci altri reati verdetto di colpevolezza risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod.pen
Con lo stesso motivo si insiste per la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod.pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARCIA GENESIS DE JESUS nato il 11/06/2001 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello dì Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del 23 luglio 2020, ha rideterminato la pena - per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - inflitta a Garcia Genesis De Jesu9in relazione a cinque fatti di furto aggravato in concorso, della cui commissione questi era stato riconosciuto responsabile.

2. Il ricorso nell'interesse del Garcia è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova del fatto di cui al capo c) - furto di una somma di denaro e di tre bottiglie di vino -, in quanto poggiante sulle sole dichiarazioni della titolare dell'esercizio commerciale depredato, le quali avrebbero meritato di essere valutate in maniera più approfondita. Con lo stesso motivo si insiste per la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod.pen..

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutte le articolate doglianze (ivi compresa quella che insiste per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 635 cod.pen.) constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese: in tale guisa risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale:«In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

Nel complesso, comunque, il motivo non considera che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti !e minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragìoni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ste NAMA ' 'nAAArt+iLL4AA,k,k0A SEM-Tp o TATA — IN C,e,P