Ordinanza — n. 28900/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE GIOVANNI nato a TORREMAGGIORE il 08/07/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA..5._lato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Foggia in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giovanni D'Amore la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Giovanni D'Amore la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE GIOVANNI nato a TORREMAGGIORE il 08/07/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA..5._lato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Foggia in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giovanni D'Amore la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presid