Ordinanza — n. 28899/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAMAZIO GAETANO nato a FOGGIA il 21/10/1973 MONDELLI LUIGI nato a FOGGIA il 13/01/1990 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARI/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 06/11/2020 la Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Gaetano Gramazio ed a Luigi Mondelli in relazione ai reati a loro ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria Rosario Maurizio); nel caso in esame, all'evidenza, la pena concordata non risulta illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAMAZIO GAETANO nato a FOGGIA il 21/10/1973 MONDELLI LUIGI nato a FOGGIA il 13/01/1990 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARI/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 06/11/2020 la Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Gaetano Gramazio ed a Luigi Mondelli in relazione ai reati a loro ascritti.
Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Per quanto attiene, in particolare, alla determinazione della pena, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria Rosario Maurizio); nel caso in esame, all'evidenza, la pena concordata non risulta illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensor