Ordinanza — n. 28898/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ha deliberato di infliggere a Piva Kevin - imputato del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., commesso in Verolanuova il 13 gennaio 2018 -, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello (presentati avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del 15 luglio 2019), salvo a quello sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod.proc.pen., ha deliberato di infliggere a Piva Kevin - imputato del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., commesso in Verolanuova il 13 gennaio 2018 -, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello (presentati avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del 15 luglio 2019), salvo a quello sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di giustizia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVA KEVIN nato a MODENA il 20/01/1995 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ha deliberato di infliggere a Piva Kevin - imputato del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., commesso in Verolanuova il 13 gennaio 2018 -, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello (presentati avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del 15 luglio 2019), salvo a quello sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di giustizia.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per il tramite del difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia l'illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 e 133-bis cod.pen..
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 610, comma 5 -bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. Va, in particolare, ribadito in principio di diritto secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.proc.pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Situazione che, di certo, non ricorre nel caso al vaglio, posto che integra pena illegale soltanto quella diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore n Il Presidente D F r Irene Scordamaglia IN CANC TA rVvvv1 ì\AAAAIA.A.AA)4