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Ordinanza — n. 28897/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28897/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28897/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 22 luglio 2020, di condanna di Víscione Vincenzo per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per nove delitti di furto aggravato, ha escluso la recidiva ritenuta in quanto non contestata, con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 22 luglio 2020, di condanna di Víscione Vincenzo per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per nove delitti di furto aggravato, ha escluso la recidiva ritenuta in quanto non contestata, con conferma nel resto.

Parole chiave

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partecipazione al reato furti connessi favoreggiamento delitto crimine organizzato riciclaggio di denaro aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCIONE VINCENZO nato a MONTESARCHIO il 18/05/1956 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 22 luglio 2020, di condanna di Víscione Vincenzo per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per nove delitti di furto aggravato, ha escluso la recidiva ritenuta in quanto non contestata, con conferma nel resto.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Víscíone è affidato a due motivi, con i quali si denuncia: I.) la violazione degli artt. 110 e 416 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui al capo 1); la violazione degli artt. 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e il vzio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le riferite doglianze constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese: in tale guisa risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), in particolare con quelle sviluppate nel passaggio argomentativo (pag. 7, terzo capoverso), in cui la Corte territoriale ha ben evidenziato come fosse inverosimile che il Viscione avesse partecipato a ben nove furti aggravati, scrupolosamente pianificati, senza avvedersi dell'organizzazione criminale che li governava, tanto più che, se egli non si fosse messo stabilmente a disposizione della stessa, i sodali giammai lo avrebbero reso partecipe dei loro propositi criminali.

Le articolate deduzioni sono, dunque, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Nel complesso, quindi, le stesse non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/P', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. J E' jus receptum che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660).

Nel caso al vaglio la Corte territoriale ha dato congruamente conto delle ragioni a sostegno della determinazione assunta (pag. 8, primo capoverso, sentenza impugnata), di modo che occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordam