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Ordinanza — n. 28896/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28896/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28896/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19 dicembre 2017, che aveva condannato Ahmad Khawaja Mohsin alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di furto di un navigatore satellitare e di un portafogli in danno di Nassab Abdelghani, ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28896/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19 dicembre 2017, che aveva condannato Ahmad Khawaja Mohsin alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di furto di un navigatore satellitare e di un portafogli in danno di Nassab Abdelghani, ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri tentato furto procedura di revisione penale precedenti penali rilevanti furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMAD KHAWAJA MOHSIN nato il 09/11/1985 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19 dicembre 2017, che aveva condannato Ahmad Khawaja Mohsin alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di furto di un navigatore satellitare e di un portafogli in danno di Nassab Abdelghani, ritenuta a suo carico la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo la mancanza di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di mancata esclusione della recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del furto posto in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dall'Ahnnad non solo con la precedente realizzazione di un tentato furto, ma anche con la commissione di una lunga sequela di gravi violazioni in maniera di inottemperanza agli ordini di allontanamento dal territorio nazionale adottati a suo carico dall'Autorità amministrativa.

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 DE P O Il Presidente Il Consigliere estensore IN cA t,4 StTi alla i i Irene Scordamaglia i 2 3 2021 iemu, ka.A.1)