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Ordinanza — n. 28895/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28895/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28895/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Puddu Diego, accusato del delitto di cui all'art. 605 cod.pen. ed altro in danno di Lofrano Cinzia, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 ottobre 2020, resa in integrale conferma di quella del Tribunale di Pavia in data 20 novembre 2019, di condanna dell'imputato per i reati ascrittigli.

Regesto Legislator

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art. 605 cod.pen, art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 605 cod.pen. ed altro in danno di Lofrano Cinzia, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 ottobre 2020, resa in integrale conferma di quella del Tribunale di Pavia in data 20 novembre 2019, di condanna dell'imputato per i reati ascrittigli.

Parole chiave

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azione penale permesso di promuovere un procedimento penale pena privativa della libertà delitto contro la persona ripudiazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 605 cod.pen
Il difensore di Puddu Diego, accusato del delitto di cui all'art. 605 cod.pen.
art. 581 cod.proc.pen
A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità, cioè devono consi- stere nella enunciazione puntuale delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU DIEGO nato a OZIERI il 06/10/1985 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Puddu Diego, accusato del delitto di cui all'art. 605 cod.pen. ed altro in danno di Lofrano Cinzia, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 15 ottobre 2020, resa in integrale conferma di quella del Tribunale di Pavia in data 20 novembre 2019, di condanna dell'imputato per i reati ascrittigli.

2. Con i due motivi di impugnazione sono denunciati: I.) la violazione dell'art. 605 cod.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione assunta con riferi- mento al reato di sequestro di persona; II) la violazione di legge in punto di mancata rideterminazione della pena in senso più favorevole e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili per genericità. 3.1. A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità, cioè devono consi- stere nella enunciazione puntuale delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato. 3.2. Tanto manca nel ricorso al vaglio.

Le deduzioni spiegate con il primo mo- tivo, senza alcun effettivo riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, non possono, quindi, trovare ingresso in questa sede, non essendo dato comprendere le ragioni in diritto per le quali il Collegio di merito avrebbe errato nell'applicazione della norma denunciata come violata. Le stesse, inoltre, laddove lamentano il vizio di motivazione, si traducono nella denuncia di travisamento del fatto, che è censura non deducibile nel giudizio di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in fase di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 3.3.

Quanto al motivo che attinge il diniego di riduzione del quantum di pena inflitta all'imputato, va evidenziato che non è stato neppure indicato quando e come gli elementi, atti a suffragare la richiesta ed asseritamente ingiustificatamente disat- tesi, sono stati sottoposti all'attenzione del Collegio di merito. Va, comunque, ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è i inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valuta- zione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

E' pure conforme a diritto la giustificazione addotta a sostegno del di- niego delle circostanze attenuanti generiche, posto che è pacifico principio di diritto quello secondo il quale: «Nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego delle attenuanti è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la con- cessione del beneficio» (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef19,,Pal la ..vvv1/4,k iL.A4tAkAAmI