Ordinanza — n. 28894/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto a propria firma, depositato in data 5 gennaio 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), Rocha Vilcapoma Edwin Anthony ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 1 dicembre 2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di quella stessa città, in data 24 febbraio 2020, per il delitto di cui agli artt. 110 e 624, 625, comma 1, n. 4, cod.pen., commesso in Milano il 22 febbraio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Devesi rilevare, altresì, che il motivo proposto è, comunque, palesemente generico. A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., infatti, in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCHA VILCAPOMA EDWIN ANTHONY nato il 23/09/1992 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto a propria firma, depositato in data 5 gennaio 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), Rocha Vilcapoma Edwin Anthony ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 1 dicembre 2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di quella stessa città, in data 24 febbraio 2020, per il delitto di cui agli artt. 110 e 624, 625, comma 1, n. 4, cod.pen., commesso in Milano il 22 febbraio 2020.
2. Denuncia con un solo motivo il vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione della sua incensuratezza.
3. Il ricorso può essere trattato anche nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Va, inoltre, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
4. Devesi rilevare, altresì, che il motivo proposto è, comunque, palesemente generico. A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., infatti, in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato.
5. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefa3 Palla iwAit b-vwx"AAt, k.,,,vvkA1,1,i D E F-3 S CA AI •-• ; • A