Ordinanza — n. 28890/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTOM BELBACHA nato il 09/08/2004 avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha applicato a Belbacha Rostom la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso, personalmente, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso, personalmente, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTOM BELBACHA nato il 09/08/2004 avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha applicato a Belbacha Rostom la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso, personalmente, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è inammissibile per una pluralità di motivi: - perché il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; - perchè l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza": - perché il ricorso è privo di motivi. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini St3no Pali D E P " IN CA;k,! ‘: ì A 2 3