Italian court dismisses plea bargain appeal as inadmissible for failing to address specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for legal error and lack of motivation regarding the offense qualification and sentence length, but these grounds do not fall within the narrow exceptions permitted by Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be rejected de plano if these grounds are not met.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1967 avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di MACERATA(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata ha applicato a Ciro Sarno la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato ascrittogli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione del fatto ed alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". I motiv dedotti nel presente ricorso sono pertanto inammissibili (non chiarendo neppure quale alternativa qualificazione giuridica dovrebbe darsi alla condotta tenuta dal prevenuto). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini SteNno all (Vt i