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Ordinanza — n. 28887/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds regarding sentencing capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28887/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived appeal grounds in the second instance judgment regarding sentencing capacity. The appellant argued for a review of his capacity to understand and will, but the appellate court had already settled the penalty based on this waiver. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects on the entire litigation process, barring any subsequent cassation request on these specific issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A waiver of appeal grounds regarding sentencing capacity in the second instance renders a subsequent cassation appeal inadmissible, as the preclusive effect of the waiver extends to the entire litigation process.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds capacity to understand and will preclusive effect of waiver inadmissibility of cassation appeal sentencing capacity review motivi di cassazione rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATO MARIO nato a SORRENTO il 01/04/1982 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 08/10/2019 la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt.599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a Mario Salvato in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della capacirà di intendere e di volere dell'imputato.

Nel caso di specie va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pre