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Ordinanza — n. 28886/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to meet statutory admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it violated the strict admissibility rules for pleas of guilty. The appellant challenged a four-month prison sentence and fine imposed after a plea bargain, arguing procedural flaws. The court ruled that the appeal did not fall within the limited grounds permitted for such cases, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals outside these categories are inadmissible and result in the payment of costs.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements Cassazione Roma procedural defect costs of appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORE EMANUELE nato a GENOVA il 28/06/1986 avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di GENOVA Già° avviso alle pa—rt-i-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Genova in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Emanuele Dore la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres