Italian Court dismisses cassation appeal against plea bargain sentence for violating mandatory admissibility requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it violated strict statutory limits on grounds for challenging plea bargain sentences. The appellant, Giovanni Maniscalco, argued that the lower court failed to evaluate specific acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this as the appeal did not fall within the exclusive categories of admissibility for plea bargain challenges, such as errors in legal qualification or sentencing legality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals raising general acquittal causes are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO GIOVANNI nato a PALERMO il 12/09/1970 avverso la sentenza del 26/03/2019 del TRIBUNALE di PALERMO Gto avviso alle pn udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giovanni Maniscalco la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato a lui ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres