Ordinanza — n. 28884/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHEVA MARINA nato il 26/08/1984 avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVA Elato avviso alle pa7--ti;-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Marina Stancheva la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato a lei ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di mot.ivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Marina Stancheva la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato a lei ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di mot.ivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHEVA MARINA nato il 26/08/1984 avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVA Elato avviso alle pa7--ti;-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Marina Stancheva la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato a lei ascritto. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di mot.ivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres