Ordinanza — n. 28883/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 febbraio 2020, di condanna di Nuovo Francesco per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod.pen., commesso in Acquaviva delle Fonti il 17 febbraio 2020), ha ridotto la pena inflitta all'imputato nella misura ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod.pen; Ordinanza — n. 28883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e il vizio di motivazione mancante in ordine al motivo di appello con il quale si era censurata la sentenza di primo grado per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUOVO FRANCESCO nato a BARI il 22/06/1969 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 febbraio 2020, di condanna di Nuovo Francesco per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod.pen., commesso in Acquaviva delle Fonti il 17 febbraio 2020), ha ridotto la pena inflitta all'imputato nella misura ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e il vizio di motivazione mancante in ordine al motivo di appello con il quale si era censurata la sentenza di primo grado per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata aspecificità, in quanto affidato a deduzioni che risultano prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come le circostanze attenuanti generiche, già concesse in regime di mera equivalenza alla contestata recidiva, non potessero essere più benevolmente riconosciute all'imputato in ragione della natura pluriaggravata della recidiva medesima.
Vale solo ribadire, in questa sede, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordarnaglia (vvnAir irvnkv<,-kuradt.,,,e' 'DEPOSITA TA IN CANCEI