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Ordinanza — n. 28881/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding criminal charge existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce her sentence for falsifying vehicle registration documents, arguing violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without providing new, specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely restating reasons already rejected by the court of last instance without establishing a new correlation with the decision under review.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal criminal procedure repetition of arguments inadmissibility vehicle registration falsification revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTONE ANTONIA MARIA nato a PALERMO il 08/11/1969 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 11/06/2020 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della ,91w sentenza di primo grado, con cui Maria Cottone era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 476, 482 cod. pen., in Altavilla Milicia il 03/02/2014, qualificato il fatto ai sensi degli artt. 477, 482 cod. pen., riduceva la pena nei confronti dell'imputata.

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la Corte di merito, all'esito della valutazione della documentazione probatoria, ha rilevato come, alla stregua delle prove documentali, fosse emerso che la vettura fosse appartenuta all'imputata che, pertanto, era tenuta ad effettuare la revisione risultata falsificata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore D E P 0 S t; Il Presiden