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Ordinanza — n. 28880/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28880/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in data 16 giugno 2020, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di quella stessa città del 6 febbraio 2020, di condanna di Altieri Angelo per plurimi episodi di furto aggravato commessi anche in luoghi di privata dimora, con applicazione della pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate circostanze aggravanti, ivi compresa la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 28880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il proposto motivo è generico. A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato.

Parole chiave

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alleggerimento della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in data 16 giugno 2020, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di quella stessa città del 6 febbraio 2020, di condanna di Altieri Angelo per plurimi episodi di furto aggravato commessi anche in luoghi di privata dimora, con applicazione della pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate circostanze aggravanti, ivi compresa la recidiva.

2. Propone ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, il difensore dell'imputato e denuncia con un solo motivo, il vizio di motivazione carente, illogica o contraddittoria in punto di mancata rimodulazione della pena irrogata nella misura minima.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il proposto motivo è generico. A norma dell'art. 581 cod.proc.pen., in ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni, riferite alla fattispecie concreta, sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice dell'impugnazione è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato.

Critica che, nel caso al vaglio, è comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale indicato con precisione e con persuasività le ragioni per le quali aveva ritenuto che l'imputato non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. 3.2. Conviene, dunque, ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Donde, anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia S t e fj1F, \ %- 41.4A42