Ordinanza — n. 28879/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO CORRADO nato a GENOVA il 28/07/1962 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA Elato avviso alle parti udita la relazione snTolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona ha applicato a Corrado Cocco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 496, 497 bis cod. pen. e 4 legge n. 110/1975. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 496, 497 bis cod. pen. e 4 legge n. 110/1975. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO CORRADO nato a GENOVA il 28/07/1962 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA Elato avviso alle parti udita la relazione snTolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Savona ha applicato a Corrado Cocco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 496, 497 bis cod. pen. e 4 legge n. 110/1975. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stl n Palla iDEPOSTA N N I