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Ordinanza — n. 28878/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived plea bargain reasons and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28878/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduction to a plea bargain, arguing violations of procedural law and lack of reasoning. The court ruled that grievances regarding waived plea conditions and sentencing determinations fall outside the admissible scope for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals regarding plea bargains, only grounds concerning the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent judicial content are admissible, while complaints about waived reasons, non-evaluation of acquittal conditions, and sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation waived plea conditions sentencing error procedural violation alleggerimento della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
278170) che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
278170) che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA ALFREDO nato a NAPOLI il 08/08/1945 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIeTato avviso alle paTtg .._udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha ridotto la pena inflitta ad Alfredo Castagna alla misura concordata fra le parti, per il delitto di bancarotta al medesimo contestato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini s230 Pali DEpn T 9