Ordinanza — n. 28877/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIONE GIUSEPPE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/11/1973 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di MILANO Eiato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a Giuseppe Cilione la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 582, 612 e 660 cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28877/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 612 e 660 cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIONE GIUSEPPE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/11/1973 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di MILANO Eiato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a Giuseppe Cilione la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 582, 612 e 660 cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 — L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Così che risulta inammissibile il motivo relativo alla mera congruità della pena. Deve poi aggiungersi che, in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla tardività, non può essere rilevata d'ufficio, in assenza di uno specifico motivo di doglianza, l'illegalità della pena per l'erronea applicazione, da parte del tribunale, per i reati di competenza del giudice di pace, delle sanzioni previste dal codice penale in luogo di quelle di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 15817 del 18/02/2020, Di Rocco, Rv. 279252) L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V. e. • Stanislao Scarlini StetDo Pal iDE p IN CA j 2