Ordinanza — n. 28876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NABELLI GABY SANTA nato il 08/07/1981 avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSA Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa ha applicato a Gaby Santa Nabelli la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 385 e 624 bis cod. pen.. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al difetto di volontà della medesima che non aveva compreso per quale procedimento, dei vari ai quali era sottoposta, avesse prestato il proprio consenso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 624 bis cod. pen.. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al difetto di volontà della medesima che non aveva compreso per quale procedimento, dei vari ai quali era sottoposta, avesse prestato il proprio consenso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NABELLI GABY SANTA nato il 08/07/1981 avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSA Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa ha applicato a Gaby Santa Nabelli la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati previsti dagli artt. 385 e 624 bis cod. pen.. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al difetto di volontà della medesima che non aveva compreso per quale procedimento, dei vari ai quali era sottoposta, avesse prestato il proprio consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo di censura è pertanto inammissibile perché non può considerarsi "attinente all'espressione della volontà dell'imputato" ma ad un asserito equivoco, ascrivibile al solo foro interno, di cui non vi è traccia oggettiva alcuna e, quindi, privi di ogni rilievo. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste no alla D E IN CL t I 2 3 G 2021