Ordinanza — n. 28867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLERI GREGORIO nato a DALMINE il 15/11/1951 avverso la sentenza del 19/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gregorio Cavalieri la pena di anni tre mesi quattro di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta in continuazione con altra sentenza irrevocabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Gregorio Cavalieri la pena di anni tre mesi quattro di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta in continuazione con altra sentenza irrevocabile.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLERI GREGORIO nato a DALMINE il 15/11/1951 avverso la sentenza del 19/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gregorio Cavalieri la pena di anni tre mesi quattro di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta in continuazione con altra sentenza irrevocabile.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi