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Ordinanza — n. 28865/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNICOLA DAVIDE nato a CIVITAVECCHIA il 12/06/1973 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con provvedimento del 17/07/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia rigettava l'istanza con cui veniva richiesta l'estrazione dì copie degli atti del proc. pen. n. 2589/2019 R.G.N.R., formulata dalla difesa di Davide Vannicola in riferimento al proc. pen. n. 4184/2019 R.G.N.R., iscritto per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nei confronti del predetto Vannicola, a seguito di denuncia sporta da Antonio Ciontoli, per la quale pendeva opposizione alla richiesta di archiviazione.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. n. 2589/2019 R.G.N.R., formulata dalla difesa di Davide Vannicola in riferimento al proc. pen. n. 4184/2019 R.G.N.R., iscritto per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nei confronti del predetto Vannicola, a seguito di denuncia sporta da Antonio Ciontoli, per la quale pendeva opposizione alla richiesta di archiviazione.

Parole chiave

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procedura per diffamazione censure procedurali ricorso di annullamento impugnazione della cancellazione procedure di ricorso condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
4184/2019 R.G.N.R., iscritto per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNICOLA DAVIDE nato a CIVITAVECCHIA il 12/06/1973 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con provvedimento del 17/07/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia rigettava l'istanza con cui veniva richiesta l'estrazione dì copie degli atti del proc. pen. n. 2589/2019 R.G.N.R., formulata dalla difesa di Davide Vannicola in riferimento al proc. pen. n. 4184/2019 R.G.N.R., iscritto per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nei confronti del predetto Vannicola, a seguito di denuncia sporta da Antonio Ciontoli, per la quale pendeva opposizione alla richiesta di archiviazione.

Nell'interesse del Vannicola è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si denuncia l'abnormità del provvedimento di rigetto. Il ricorso è inammissibile, non solo in quanto trattasi di un provvedimento interlocutorio, con cui il Giudice aveva rinviato all'udienza camerale - fissata per la trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - ogni decisione in merito all'istanza, rigettandola, non a caso "allo stato", ma anche in quanto il provvedimento impugnato non risponde ad alcuno dei canoni individuati dalla giurisprudenza di questa Corte per definire l'atto abnorme, in quanto il provvedimento stesso non si presenta come del tutto eccentrico rispetto alle funzioni del Giudice per le indagini preliminari, né determina, in alcun modo, una stasi processuale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il P