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Ordinanza — n. 28864/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28864/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLLER MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/11/2019 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Mario Toller era stato assolto dai reati a lui ascritti, ne affermava la penale responsabilità, condannandolo a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 582, 585, 61 n. 2 cod. pen., con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen., in Napoli il 03/08/2012.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 585, 61 n. 2 cod. pen., con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen., in Napoli il 03/08/2012.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti circostanza aggravante revisione della sentenza penale gravi addebiti penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Con motivazione altrettanto insindacabile la Corte di merito ha ricordato come le lesioni fossero funzionali all'esecuzione del reato di cui all'art. 393 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLLER MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 07/11/2019 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Mario Toller era stato assolto dai reati a lui ascritti, ne affermava la penale responsabilità, condannandolo a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 582, 585, 61 n. 2 cod. pen., con la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen., in Napoli il 03/08/2012.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza del reato, della circostanza aggravante del nesso teleologico ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, con motivazione immune da censure logiche, la Corte di merito, ha valutato come le persone offese Antonietta Toller, Luigi Gallo e Angela Toller, fossero del tutto attendibili, in quanto le loro deposizioni sono risultate coincidenti e riscontrate dai certificati medici. Con motivazione altrettanto insindacabile la Corte di merito ha ricordato come le lesioni fossero funzionali all'esecuzione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., essendo del tutto irrilevante - in riferimento alla sussistenza della contestata aggravante - che la fattispecie fosse improcedibile per rimessione di querela, come pacificamente affermato da questa Corte.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, implicitamente basata sui precedenti penali dell'imputato e sulla sussistenza della contestata recidiva, considerata sintomo di maggiore pericolosità in maniera del tutto evidente, e pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componen