Ordinanza — n. 28863/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAerato avviso alle par—t7fl udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 22/06/2020 la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Blaise Alain Bartoccioni avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 21/01/2016. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28863/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOCCIONI BLAISE ALAIN nato il 25/01/1959 avverso l'ordinanza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAerato avviso alle par—t7fl udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con ordinanza del 22/06/2020 la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di Blaise Alain Bartoccioni avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 21/01/2016. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017.
L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Presidente