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Ordinanza — n. 28860/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZUCCHIATTI BRUNO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 08/02/1964 nel procedimento a carico di: MATTEUCCI MARIO nato a MONTEMARCIANO il 07/05/1967 avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/01/2020 il Tribunale di Udine in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Mario Matteucci era stato assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen., in Tavagnacco il 23/10/2015, perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 522 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen., in Tavagnacco il 23/10/2015, perché il fatto non sussiste.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali assenza di persecuzione impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
art. 522 cod. proc. pen
Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione dell'art. 522 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZUCCHIATTI BRUNO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 08/02/1964 nel procedimento a carico di: MATTEUCCI MARIO nato a MONTEMARCIANO il 07/05/1967 avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 10/01/2020 il Tribunale di Udine in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui Mario Matteucci era stato assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen., in Tavagnacco il 23/10/2015, perché il fatto non sussiste.

Nell'interesse della parte civile è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla valutazione delle prove, all'utilizzabilità della querela ed alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale. Il ricorso è inammissibile, atteso che le sentenze emesse in sede di appello avverso pronuncia del Giudice di pace sono ricorribili in cassazione esclusivamente per violazione di legge, laddove il ricorso tende ad una diversa ricostruzione delle prove, deducendo, essenzialmente, vizio di motivazione.

Quanto all'appello incidentale dell'imputato, l'impugnazione risulta essere stata rigettata, per cui non si comprende quale sia l'interesse a richiederne l'inammissibilità. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Pre