Cassation appeal dismissed because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a qualified lawyer authorized to practice before the court. The defendant argued for the review of his conviction, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires a licensed attorney to file such appeals. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 1, comma 55, legge n. 103/2017: A cassation appeal must be filed by a lawyer authorized to practice before the Court of Cassation; a personal signature by the defendant renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAFRA MOHAMED nato il 03/03/1970 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAlEato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/05/2020 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con cui Mohamed Diafra era stato condannato a pena di giustizia per il reato ascrittogli. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017.
L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini Giulio, Rv. 277695). Risulta, inoltre, pervenuta a questa Corte istanza di revoca della misura cautelare, su cui è competente a decidere unicamente il giudice che procede. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Componente estensore Il Preside