Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing Hamza Djebali's challenge to his conviction and sentence for crimes committed in Livorno. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's congruity, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the sentence was not excessively high and the reasoning met statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the congruity of a sentence unless it is manifestly excessive, as sentencing discretion remains with the trial judge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEBALI HAMZA nato il 21/05/1994 avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; ( Fatto e diritto Con sentenza del 01/06/2020 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, con cui Hamza Djebali era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 337, 495, 61 n. 2, cod. pen., in Livorno il 12/06/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena non solo non è illegale, ma appare commisurata alla gravità del fatto, complessivamente considerato, sicché l'eventuale errone individuazione della più grave fattispecie in relazione alla quale calcolare la pena base appare del tutto irrilevante - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugn